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Alla luce da quanto emerso da recenti affermazioni di alcune scuole di formazione professionale di pranopratica, che dichiarano ai nuovi allievi che per l’esercizio della professione di pranopratico, siano necessari 2/3 anni di corso, pubblichiamo a smentita di tale affermazioni uno stralcio della legge n° 4 del 2013.

Nella Legge 4/2013 che regola il settore, non è indicato in alcun comma tale obbligo. Nello specifico, il comma 4 dell’art. 1 dichiara che eventuali responsabilità sono solo del professionista.

Qui trovate un estratto della Legge 4/2013, ad uso informativo:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie 

((e relative attività tipiche o riservate per legge)) e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Chi esercita l’attività di pranopratica in qualità di libero professionista ai sensi della Legge14 gennaio 2013 n. 4 non è tenuto ad alcuna iscrizione ad albi o registri di diritto privato, anche se vidimati da notaio.

La Legge 4/2013 riconosce la legittimità dell’esercizio delle professioni non organizzate in ordini o collegi, come la pranopratica, in forma individuale, associata o societaria, senza la necessità di iscrizione obbligatoria ad alcunente o albo.

Pertanto, ogni eventuale albo o registro di natura privata, anche se dotato di vidimazione notarile, non ha valore legale vincolante, né può costituire requisito obbligatorio per l’esercizio della professione.